Descrizione
IL SINDACO
PREMESSO che:
- in un’ottica di risparmio e razionalizzazione del consumo di acqua potabile, che nel periodo
estivo subisce un notevole incremento, si rende necessario al fine di garantire un corretto uso
delle risorse disponibili e a salvaguardia degli sprechi e degli usi impropri, razionalizzarne
l’erogazione;
CONSIDERATA
- la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici
alimentari e igienico sanitari della comunità;
RITENUTO
- indispensabile sospendere l’erogazione di acqua potabile nelle fontanelle pubbliche, ad
eccezione di quella ubicata in Via Roma n. 76 che viene utilizzata dagli Enti preposti alla
verifica della qualità e salubrità dell’acqua;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile
per uso extra-domestico;
VISTO l'art. 98 del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: "Norme in
materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le
misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli
Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all’art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria
da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze
del Sindaco e Presidente della Provincia;
O R D I N A
per i motivi espressi in premessa,
1) la chiusura delle fontanelle pubbliche ad eccezione di quella ubicata in Via Roma n. 76
nella quale è autorizzato il prelievo di acqua in quantità non superiore a 10 litri per volta
da parte di ciascun utente;
2) E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla rispettare.
3) sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana;
INFORMA
salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis del
D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore;
DEMANDA
Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell’Ordine e a tutti i soggetti
incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio,
sul sito istituzionale del Comune e trasmessa:
Prefettura di Nuoro;
Questura di Nuoro;
Stazione dei Carabinieri di Bosa;
Stazione Forestale di Bosa;
Compagnia Barracellare di Modolo;
Ufficio Tecnico Comunale.
IL SINDACO
Giovanni Maria Milia