Avviso pubblico Cantieri Lavoras

Dettagli della notizia

A seguito della richiesta di avviamento presentata dal Soggetto Attuatore Comune di Modolo, conformemente al progetto LavoRAS "Cantieri Nuova attivazione ‐ Annualità 2024" approvato con Determinazione del Direttore Generale del LFPCS

Data:

09 settembre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Sociale n. 6140 del 05/12/2024, per l'avviamento a
selezione per l'assunzione a tempo determinato, presso la stessa Amministrazione, di:

• n. 1 Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde
con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di categoria del settore privato corrispondente,

SI RENDE NOTO CHE

dal giorno 16/09/2025 fino alle ore 14:00 del giorno 22/09/2025 gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici, potranno presentare domanda di partecipazione
alla selezione nelle modalità prescritte dal presente Avviso, che disciplina anche lo svolgimento della Selezione per le fasi e procedimenti di competenza dell'ASPAL.
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Disciplinare approvato con Determinazione dirigenziale n. 3250/ASPAL del 20/09/2024, che regola le modalità
attuative del procedimento amministrativo volto alla formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione nell'ambito dei Cantieri ex art. 2 della L. R. 1/2018 ‐
Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRAS" ‐ "Cantieri nuova attivazione" ‐ annualità 2024 ‐ L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1; alla
DGR n. 19/28 del 21/06/2022, approvata in via definitiva con Deliberazione n. 22/22 del 14/7/2022; alla DGR n. 18/26 del 19/06/2024 e ss.mm.ii.; all'Avviso Pubblico per
l'attuazione della misura "Cantieri nuova attivazione ‐ annualità 2024" nell'ambito del Programma plurifondo LavoRAS, approvato dal Direttore Generale dell'Assessorato del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale con Determinazione n. 3299 del 04/07/2024 e ss.mm.ii., nonché al Regolamento ASPAL Cantieri Comunali
approvato con Determinazione n. 42 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Art. 2

Scheda riassuntiva caratteristiche generali dei posti messi a selezione e requisiti specifici

Di seguito sono indicate le caratteristiche generali dei posti messi a selezione e parte dei requisiti specifici; per quanto non indicato nella tabella che segue si rinvia ai successivi
articoli del presente avviso.

Richiesta Avviamento
Dati Richiesta 1

SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E GOVERNANCE
CPI DI BOSA 1

Codice ID 20613
CPI di riferimento BOSA
Progetto di cantiere Det. n. 6140 Prot. n. 84668 del 05.12.2024
N° lavoratori richiesti 1
Profilo di qualificazione professionale 8.3.1.2.0 ‐ Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde
Livello di qualificazione richiesto Non qualificato
Mansioni e attività previste

Pulizia di strade rurali e di aree verdi all'interno del centro abitato e in tutto il territorio comunale, manutenzione del verde pubblico.
Richiesta patente B per l'utilizzo dei mezzi comunali per gli spostamenti all'interno del centro abitato e nell'agro del territorio
comunale.
CCNL da applicare COOPERATIVE SOCIALI
Titolo di studio NESSUN TITOLO DI STUDIO
Corso di studio ‐
Titolo di studio ‐ livello 3 ‐
Titolo di studio ‐ livello 4 ‐
Altri corsi di studio ‐
Patenti Patente B
Abilitazioni Professionali NON RICHIESTA
Abilitazioni ai sensi dell'art. 73, c. 5, d. lgs.
81/08 NON RICHIESTA
Altre abilitazioni richieste dall'Avviso ‐
Tipologia contrattuale Part‐time
Trattamento economico Come da CCNL del settore privato in vigore al momento dell'assunzione.
Sede di lavoro MODOLO
Località ‐
Durata contratto (in giorni) 240
Ore settimanali 30
Contenuti della prova di idoneità La prova di idoneità si svolgerà con utilizzo di attrezzature semplici e consisterà nella verifica della manualità e competenza nella

esecuzione di operazioni di pulizia e semplice manutenzione di un tratto di area verde.

Modalità di convocazione alla prova di
idoneità

La convocazione dei candidati per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. I lavoratori
interessati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. La data e il luogo delle prove verrà comunicata
dal Comune mediante: AVVISO PUBBLICO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.
Durata della graduatoria Validità limitata al Cantiere per il quale è richiesto l'avviamento a selezione
Modalità di affidamento Affidamento esterno a Cooperative sociali di tipo B (L. 381/1991, così come integrata dalla L.R. 16/1997, modificata dall’art. 8, comma

33, della L.R. 3/2008)

Ulteriori criteri requisiti indicati dall'Ente Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché nell'ambito dello stesso sia

prevista l'assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse.

Art. 3

Destinatari e requisiti di partecipazione

Il presente Avviso si rivolge ai candidati:
a. disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. 150/2015 e dell'art. 4, comma 15‐quater del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n.
26/2019, e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID);
b. iscritti al Centro per l'impiego di BOSA, competente per territorio;
c. residenti e domiciliati nel Comune titolare dell'intervento alla data di pubblicazione dell'avviso. I lavoratori residenti e domiciliati hanno priorità;
d. non residenti ma domiciliati nel Comune titolare dell'intervento alla data di pubblicazione dell'avviso. I lavoratori non residenti, ma domiciliati nel Comune, sono collocati in
subordine rispetto ai residenti;
e. in possesso della/e qualifica/che eventualmente richiesta/e nella griglia di cui sopra;
f. in possesso delle abilitazioni / patenti / idoneità eventualmente richieste nella griglia di cui sopra.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale dell'ASPAL ‐ Sezione Concorsi e
selezioni ‐ Cantieri, nonché al momento dell'assunzione.
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Art. 4

Presentazione delle domande: termini e modalità

Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardegnalavoro.it, effettuando
l'accesso alla propria area personale previa autenticazione.
Una volta effettuato l'accesso alla sezione personale, scegliere la sezione "Avviamenti PA" e cliccare sul link "inserisci candidatura". Potrà pertanto essere ricercato l'Avviso del
cantiere di interesse ed eseguita l'operazione di inserimento della relativa domanda di candidatura.
La domanda on line dovrà essere compilata dal candidato in tutte le sue parti ed inviata on line entro i termini indicati nel presente Avviso.
Non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate.
Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il candidato dovrà acquisire automaticamente il valore dell'ultimo ISEE in corso di validità presente all'interno della banca dati del
Sistema Informativo ISEE (SII) dell'INPS, avvalendosi dell'apposita funzionalità disponibile all'interno del form online di candidatura. La mancata dichiarazione del valore ISEE in corso
di validità comporterà la decurtazione di 25 punti dai 100 punti assegnati come punteggio iniziale.
Non sono considerate ammissibili la DSU o qualsiasi altro documento analogo o equipollente.
Qualora l'attestazione ISEE cui la dichiarazione si riferisce presenti annotazioni, difformità e/o omissioni, verranno sottratti 25 punti dai 100 punti assegnati come punteggio iniziale.
È onere del lavoratore, prima della presentazione della domanda, verificare che il modello ISEE sia in corso di validità e non presenti annotazioni, difformità e/o omissioni.

Art. 5

Ammissione/esclusione dei candidati

Il CPI competente effettua l'istruttoria delle domande pervenute secondo le tempistiche previste dal vigente Regolamento ASPAL sui cantieri e predispone le relative graduatorie e
gli elenchi dei non ammessi.
Il CPI potrà attivare l'istituto del soccorso istruttorio al fine di colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere nella fase
istruttoria.
A tale scopo, si provvederà ad inoltrare al candidato interessato una richiesta, avvalendosi della procedura informatizzata disponibile sul portale www.sardegnalavoro.it,
contestualmente assegnando un termine perentorio pari a 5 giorni lavorativi, entro i quali il candidato dovrà fornire gli opportuni chiarimenti e/o integrazioni. Una e‐mail ‐ avente
valore di notifica ‐ verrà contestualmente inviata dal sistema informatico all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
L'attivazione del soccorso ‐ secondo le modalità sopra descritte ‐ ha valore di notifica dell'avvio del subprocedimento per il candidato destinatario, il quale avrà l'onere di verificare lo
stato della propria candidatura e delle eventuali comunicazioni ricevute da ASPAL, fino al termine della fase istruttoria relativa alle domande.
Le integrazioni documentali o le rettifiche richieste dovranno ritrasmettersi esclusivamente tramite le funzionalità disponibili sul portale www.sardegnalavoro.it. La mancata
risposta al soccorso istruttorio, la risposta oltre i termini assegnati ovvero la risposta mediante qualsiasi modalità diversa da quella prescritta, non saranno ritenute ammissibili ai fini
delle regolarizzazioni richieste.

Art. 6

Criteri per la formazione della graduatoria

L'ASPAL procederà alla formazione delle graduatorie, sulla base delle autodichiarazioni prodotte in sede di domanda, previa verifica della corretta presentazione della domanda e
della sussistenza dei requisiti.
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente avviso costituisce causa di irricevibilità della domanda operata in via automatica dal sistema.
Saranno considerati motivi di esclusione dalla domanda:
la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall'art. 4;
la presentazione delle domande da parte di soggetti diversi da quelli definiti all'art. 3.
Per ciascun profilo e qualifica professionale è formulata una graduatoria in cui sono elencati, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito, i candidati ammessi.
La graduatoria stabilisce l'ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove di idoneità, che dovranno essere svolte a cura dell'Amministrazione comunale
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interessata.
Detto punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
durata dello stato di disoccupazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 e dell'art. 4, comma 15‐quater, del D.L. n. 4/2019 (convertito in
legge con modificazioni dalla Legge n. 26/2019).
Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti:
a. ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti;
b. a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1.000,00 euro dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), fino a un massimo di 25 punti. Il dato ISEE è
arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti);
c. ai candidati che all'esito dell'istruttoria risultino non aver dichiarato il valore dell'ISEE in corso di validità o che l'attestazione ISEE cui la dichiarazione si riferisce risulti con
annotazioni, difformità e/o omissioni verranno sottratti 25 punti dai 100 punti assegnati come punteggio iniziale;
d. allo stato di disoccupazione si attribuisce un massimo di 5 punti con riferimento all'anzianità di iscrizione ai CPI, nella misura di 1 punto per anno calcolato a far data dalla
pubblicazione dell'Avviso nell'apposita Sezione concorsi e selezioni ‐ Cantieri del sito istituzionale dell'ASPAL.
Al fine di consentire il maggior numero di inserimenti lavorativi è sancito il principio della rotazione tra i lavoratori da assumere nei cantieri comunali. In base a tale principio,
nell'ordine della posizione occupata in graduatoria, hanno comunque la precedenza, in graduatoria, i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non hanno partecipato a cantieri comunali e
ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi (90 giorni).
A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria è data priorità, secondo l'ordine di elencazione:
1. ai soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi 24 mesi. Sono considerati tali i lavoratori assunti a tempo indeterminato cessati per motivi non addebitabili al
lavoratore, mentre tra essi non rientrano quelli licenziati per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o che si sono dimessi. Rientrano tra i soggetti espulsi dal
mercato anche i lavoratori dimessisi per giusta causa, purché in possesso di lettera di dimissioni da cui si evince che il lavoratore si è dimesso a causa del mancato pagamento
della retribuzione, e di documentazione da cui risulti la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (diffide,
esposti, atti di citazione, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.c., sentenze, nonché ogni altro documento idoneo);
2. alle donne;
3. alle persone di età più elevata.
Per la redazione della graduatoria sarà utilizzata la procedura informatica disponibile nell'ambito del SIL Sardegna che, sulla base dei dati desunti dalle domande trasmesse on line
imputati nel sistema e dei riscontri effettuati dal CPI, provvede alla determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato e all'applicazione dei criteri di precedenza e
preferenza.
Prima che si provveda all'adozione della determinazione di approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei non ammessi, al fine di consentire agli interessati di presentare
eventuali istanze di revisione, segnalare eventuali errori e osservazioni, il CPI provvede a pubblicare per 10 giorni, nella sezione "Notizie ed eventi" del Portale SardegnaLavoro,
l'esito delle elaborazioni effettuate dal SIL (elenco dei punteggi provvisori assegnati agli ammessi e gli elenchi provvisori dei non ammessi).
Per ragioni di riservatezza, gli elenchi provvisori sopra indicati verranno pubblicati in forma pseudonimizzata, con l'indicazione del codice ID della candidatura inviata
telematicamente (ID candidatura).
Le segnalazioni, richieste di riesame e osservazioni devono essere presentate in modo formale e devono essere adeguatamente circostanziate, chiare e precise. Le richieste
generiche saranno rigettate. Per le medesime finalità, detti elenchi saranno anche inviati dal CPI competente al Comune per le pubblicazioni di propria competenza.
Il CPI competente dovrà inviare al Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e Governance la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elenchi nella sezione "Notizie ed
eventi" del portale SardegnaLavoro. Le richieste di riesame e osservazione devono essere indirizzate al CPI territorialmente competente, che ha la Responsabilità del Procedimento
e, per conoscenza, all'ASPAL ‐ Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e Governance, via Is Mirrionis 195, 09122 ‐ Cagliari, e dovranno pervenire al CPI entro 10 gg successivi alla
pubblicazione dei punteggi provvisori. Non verranno prese in considerazione segnalazioni, richieste di riesame e osservazioni pervenute oltre tale termine.
Acquisite le eventuali segnalazioni, richieste e osservazioni, il Responsabile del Procedimento provvederà a esaminarle e, se fondate, a tenerne conto nella formulazione della
graduatoria. In caso di richiesta di riesame, i tempi del Procedimento sono sospesi per il tempo necessario all'esecuzione delle verifiche e per apportare le eventuali necessarie
variazioni. In caso di esecuzione di verifiche, il Responsabile del Procedimento dovrà formalmente comunicare la sospensione dei termini sia al Comune che alla Direzione del
Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e Governance.
Qualora il CPI rilevi d'ufficio l'esistenza di errori negli elenchi di cui ai punti precedenti, dovrà immediatamente provvedere a effettuare le necessarie correzioni e dovranno essere di
nuovo disposte le pubblicazioni e comunicazioni; in questa ipotesi dovranno essere assegnati ulteriori 10 giorni al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di
revisione, segnalare eventuali errori e osservazioni.
Trascorsi i 10 giorni assegnati per la presentazione delle eventuali richieste di riesame e terminato l'esame delle stesse, su proposta del Responsabile del Procedimento, le
graduatorie e gli elenchi dei non ammessi sono approvate con Determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance dell'ASPAL. La
pubblicazione della graduatoria è effettuata sul sito istituzionale dell'ASPAL ‐ Sezione Concorsi e selezioni ‐ Cantieri. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
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legge e sostituisce qualsiasi altra forma di informazione rivolta ai candidati e relativa alla procedura in oggetto.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della determina di approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei non ammessi nella Sezione Concorsi e selezioni ‐ Cantieri del sito
istituzionale ASPAL, il Responsabile del Procedimento del CPI competente provvede ad analoga pubblicazione nella sezione "Notizie ed eventi" del Portale SardegnaLavoro e alla
notifica agli stessi all'Ente Richiedente.
Per ragioni di riservatezza le graduatorie e gli elenchi dei non ammessi approvati con Determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance
dell'ASPAL, verranno pubblicati in forma pseudonimizzata, con l'indicazione del codice della candidatura inviata telematicamente (ID candidatura).
La pubblicazione nel sito istituzionale dell'ASPAL ‐ Sezione Concorsi e selezioni ‐ Cantieri, della determina e relativi allegati che sanciscono l'ammissione o l'esclusione dei candidati,
valgono quale notifica agli stessi dell'esito della procedura.
La posizione in graduatoria determina l'ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei candidati alle prove di idoneità che sono effettuate a cura del Comune.

Art. 7
Attuazione indiretta del cantiere

1. I Soggetti Attuatori possono ricorrere ad una gestione indiretta dei Cantieri di nuova attivazione ‐ annualità 2024, tramite:
Società in House regolarmente iscritte nel relativo registro. La titolarità del procedimento di avviamento a selezione resta comunque in capo al soggetto attuatore o
ai Comuni capofila in caso di Unione dei Comuni; lo stesso si prevede in riferimento alla responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità. Le Società in
House dovranno assumere i soggetti selezionati dai soggetti attuatori con le medesime modalità previste dalla DGR 33/19 del 08/08/2013 e dal Regolamento cantieri
ASPAL;
affidamento a Cooperative Sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 e ss.mm.ii., regolarmente iscritte nell'apposito Albo regionale, che rispettino i
vincoli previsti dall'art. 4 della Legge 381/91 e ss.mm.ii., così come integrati dalla L. R. 16/1997, modificata dall'art.8, comma 33, della L. R. n. 3/2008, nonché ai sensi
del vigente Codice degli appalti;
affidamento a Cooperative del settore agricolo o forestale (per i soli cantieri rientranti nel settore di intervento 1. "Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e
dissesto idrogeologico").
2. In caso di esecuzione del cantiere attraverso l'affidamento esterno a Cooperative Sociali di tipo B, l'individuazione dei lavoratori da inserire nei cantieri deve assicurare il
rispetto del vincolo previsto dall'art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii., così come integrati dalla L. R. 16/1997, modificata dall'art. 8, comma 33, della L. R. n. 3/2008, che
espressamente stabilisce:
comma 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n.381 del 1991, si considerano persone svantaggiate tutti i
soggetti o categorie di persone ricompresi nell'articolo 4 della stessa Legge, così come integrata dalla Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 "Norme per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", modificata dall'art. 8, comma 33 della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, come sotto specificati:
a. invalidi fisici, psichici e sensoriali;
b. ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari, e soggetti in trattamento psichiatrico;
c. tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i componenti servizi socio‐assistenziali;
d. detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla
detenzione;
e. soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
f. minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
g. soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate
g bis. donne capofamiglia disoccupate/inoccupate;
g ter. persone che si trovano nelle fasce di povertà più intense;
g quater. lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999;
g quinquies. altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori
svantaggiati e di lavoratori disabili di cui alle lettere f) e g) del primo paragrafo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione
Europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. La condizione di persona
svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione; è fatto salvo il diritto alla riservatezza.
comma 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica
Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Anche in caso di affidamento a Società in House, o a Cooperative Sociali di tipo B, o a Cooperative del settore agricolo forestale la titolarità dell'intervento e le conseguenti
responsabilità rimangono in capo ai Soggetti Attuatori o ai Comuni capofila in caso di Unione dei Comuni; pertanto, compete al soggetto attuatore la richiesta della
predisposizione di apposita graduatoria e la responsabilità del Procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione.

Art. 8
Validità della graduatoria

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CPI DI BOSA 5

Come da richiesta formulata dal soggetto attuatore la graduatoria ha validità:
unicamente per le assunzioni previste per il cantiere da cui trae origine il presente Avviso;
Non modifica la durata di validità della graduatoria l'atto di cancellazione di un candidato disposto in applicazione di quanto statuito dai punti 5) e 7) della DGR 33/19 del
08/08/2013 in tema di sanzioni.
L'utilizzo della graduatoria rientra nell'esclusiva responsabilità del soggetto attuatore sia per quanto attiene l'avviamento a selezione per cui è stata redatta, sia per quanto attiene
l'eventuale utilizzo successivo della stessa nel corso del periodo di validità.
La graduatoria sarà trasmessa al soggetto attuatore, che sotto la propria responsabilità disporrà riguardo la pubblicità legale della graduatoria e la determinazione del periodo di
pubblicazione della stessa.

Art. 9

Convocazione per lo svolgimento delle prove di idoneità

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione che sancisce l'ammissione o l'esclusione dei candidati nel sito istituzionale dell'ASPAL ‐ Sezione "Concorsi e selezioni ‐
Cantieri", il soggetto attuatore convoca, in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, i candidati inseriti nella graduatoria, secondo l'ordine della stessa, al fine di sottoporli a prova
di idoneità.
I candidati che, senza giustificato motivo (si veda la definizione di cui all'allegato A alla DGR 33/19 del 08/08/2013), non si presentino alle prove di idoneità, vengono cancellati dalla
graduatoria e non possono partecipare per 6 mesi (decorrenti dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale che commina la sanzione) alla chiamata a selezione
nell'intera Regione, anche qualora trasferiscano il domicilio o la residenza.

Art. 10

Accertamento dell'idoneità professionale e verifiche sulle dichiarazioni rese dai candidati
L'accertamento dell'idoneità professionale compete al soggetto attuatore che, a tal fine, nomina apposita Commissione esaminatrice.
La prova di accertamento dell'idoneità professionale consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere
determinati in coerenza a quelli previsti nelle declaratorie di qualifica, categoria e profilo professionale previsti dai contratti collettivi dei comparti di riferimento.
La prova deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa di merito.
Le prove di idoneità, a pena di nullità, sono pubbliche.
La Commissione esaminatrice sottopone i candidati convocati alle prove di idoneità secondo l'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. Le prove si svolgono
secondo le modalità e i contenuti dichiarati nell'Avviso pubblico.
La disciplina delle modalità di formazione delle Commissioni esaminatrici e di svolgimento delle prove di idoneità e delle assunzioni compete al soggetto attuatore.
Fatta eccezione per le dichiarazioni attinenti allo stato di disoccupazione, che competono al CPI, le verifiche sulle restanti dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati
competono al soggetto attuatore.

Art. 11
Assunzione

Il Comune, entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneità, provvede a comunicare al CPI competente i nominativi dei lavoratori che sono stati assunti.
Il Comune è tenuto altresì a comunicare al CPI i nominativi dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato la nomina, allegandovi copia degli
eventuali motivi giustificativi addotti per la rinuncia.
Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte del soggetto attuatore, rinuncino
all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, vengono cancellati dalla graduatoria e non possono partecipare per 6 mesi alla chiamata a selezione nell'intera
Regione, anche qualora trasferiscano il domicilio o la residenza (si cfr. DGR 33/19 del 08/08/2013).
Coloro che per giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono convocati in una data successiva.
Le graduatorie non possono essere usate per fini diversi dall'avviamento ai cantieri e dovranno essere rispettose del Regolamento UE 679/2016 ‐ "Regolamento generale sulla
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protezione dei dati" (RGPD). Il soggetto attuatore si assume la piena e incondizionata responsabilità dell'utilizzazione delle graduatorie.
Il contratto di lavoro è regolato dalla Legge Regionale n. 11/1988, art. 94, e pertanto non è materia negoziabile. Ai fini dei cantieri comunali si applicano i contratti collettivi di
categoria del settore privato corrispondente, e rientra nella responsabilità del Comune adottare atti coerenti con la normativa.
Per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per i profili professionali similari (art. 94
L.R. 11/1988).
Il rapporto di lavoro, che per quanto riguarda i Cantieri è sempre a tempo determinato, può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
È fatto divieto di utilizzo della somministrazione di lavoro per la gestione dei cantieri comunali.
Art. 12
Sanzioni

I casi previsti dal precedente art. 11, commi 2 e 3, danno luogo all'applicazione alle sanzioni previste nell'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/19
dell'08/08/2013, punto 5) e punto 7).
Qualora il candidato convocato non si presenti nel giorno e nell'ora fissate per sostenere la prova di idoneità e non produca alcuna giustificazione ovvero produca una giustificazione
non accoglibile dal soggetto attuatore, sono comminate le seguenti sanzioni:
1. impossibilità di partecipare per 6 mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche a seguito di trasferimento del domicilio o della residenza. Tale sanzione
comporta, per il periodo di vigenza della stessa, l'esclusione dalla graduatoria finalizzata alla partecipazione alla chiamata nel caso in cui il lavoratore sanzionato presenti la
domanda di partecipazione;
2. cancellazione dalla graduatoria.
Qualora il candidato dichiarato idoneo rinunci all'opportunità di assunzione e non abbia prodotto alcuna giustificazione, ovvero la giustificazione presentata non sia stata accolta dal
soggetto attuatore, vengono applicate le sanzioni previste dai punti 1 e 2 che precedono.
Qualora il candidato che non abbia accettato l'assunzione, ma abbia presentato dei motivi che sono stati ritenuti dal Comune giustificativi della rinuncia, non si darà luogo
all'applicazione di alcuna sanzione in quanto sussistono i motivi che giustificano la rinuncia.
Art. 13
Sanzioni ‐ Aspetti procedurali

Il soggetto attuatore è tenuto, entro 5 gg dallo svolgimento della prova di idoneità, ad inviare la comunicazione dei lavoratori che sono stati assunti al CPI.
In tutte le ipotesi di assenza/rinuncia, qualora il lavoratore abbia presentato una giustificazione per tali condotte il soggetto attuatore dovrà specificare espressamente che la
giustificazione addotta è stata ritenuta valida e sufficiente ovvero non è stata accolta.
La valutazione della ricorrenza o meno del giustificato motivo in caso di assenza alla prova di idoneità o in caso di rinuncia all'assunzione compete al soggetto attuatore.
In tutte le ipotesi in cui l'assenza o la rinuncia siano ritenute giustificate dal soggetto attuatore non si darà luogo all'applicazione di alcuna sanzione.
A termini della DGR n. 33/19 del 08/08/2013, costituiscono casi di giustificato motivo:
il mancato rispetto, da parte del Comune, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità;
la tardiva effettuazione delle prove di idoneità da parte del Comune;
i motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica.

Art. 14
Irrogazione della sanzione

Nelle ipotesi disciplinate dal Regolamento ASPAL cantieri, con riguardo alle sanzioni di cui alla DGR n. 33/19 del 08/08/2013, il presupposto per l'irrogazione delle sanzioni è
costituito dalla comunicazione del Comune, come prevista e disciplinata dagli artt. 12 e 13 che precedono, che attesti l'assenza alla prova o la rinuncia all'assunzione senza
giustificato motivo.
Le sanzioni previste sono le seguenti:
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impossibilità di partecipazione per 6 mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio e della residenza; tale sanzione comporta,
per il periodo di vigenza della stessa, l'esclusione dalla graduatoria finalizzata alla partecipazione alla chiamata nel caso in cui il lavoratore sanzionato presenti la domanda di
partecipazione;
cancellazione dalla graduatoria.
I termini delle sanzioni sono calcolati utilizzando il criterio delle giornate di calendario.
L'irrogazione delle sanzioni è disposta con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance secondo le modalità di seguito
indicate.
Fatta salva ogni diversa determinazione, la responsabilità del Procedimento di irrogazione delle sanzioni è attribuita al Coordinatore del CPI. La proposta di determinazione,
debitamente motivata, verrà predisposta dal CPI competente; dopo i necessari controlli e verifiche da parte del Coordinatore del Settore servizi alla PA e da quest'ultimo trasmessa
al Direttore del Servizio per la successiva adozione.
La pubblicazione nell'apposita Sezione Concorsi e selezioni ‐ Cantieri del sito istituzionale dell'ASPAL della Determinazione dirigenziale che sancisce l'irrogazione delle sanzioni vale
quale notifica della stessa al soggetto sanzionato.
Il Responsabile del Procedimento del CPI che ha proposto l'adozione della sanzione, a seguito della pubblicazione della determinazione di cui al precedente punto, dovrà
provvedere, anche per il tramite delle risorse umane disponibili nel CPI, a comunicare agli altri CPI regionali l'avvenuta irrogazione della sanzione. Tutti i CPI provvederanno al
rispetto delle sanzioni irrogate nel periodo di vigenza delle stesse.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASPAL, che li tratterà in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs.
196/2003 e D. Lgs. 101/2018).
I contenuti dell'Informativa che deve essere obbligatoriamente visionata dai partecipanti al presente Avviso sono consultabili all'indirizzo internet
https://www.aspalsardegna.it/wp‐content/uploads/2023/11/Informativa_avviamenti‐a‐selezione_cantieri.pdf.
L'informativa sulla privacy ha la finalità di spiegare in maniera chiara:
perché trattiamo i tuoi dati personali;
quali dati personali trattiamo;
chi tratta i tuoi dati personali;
come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali.
Art. 16

Verifica delle dichiarazioni rese dai beneficiari di assunzione
Responsabilità del Procedimento amministrativo

Le Responsabilità del Procedimento di "Chiamata" dei lavoratori e di formazione della graduatoria competono, come previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento ASPAL,
approvato con determinazione n. 42 del 18/01/2018 e ss.mm.ii., al CPI che è tenuto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni relative allo stato di
disoccupazione.
Le Responsabilità del Procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione compreso l'accertamento, prima della sottoscrizione del contratto individuale di assunzione, della
veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva, competono all'Ente richiedente, che è tenuto ad effettuare i controlli sulle
dichiarazioni e autocertificazioni diverse da quelle indicate nel punto che precede.
Il diritto di accesso, nei modi e limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti, può essere esercitato rivolgendosi al CPI di riferimento per le fasi del Procedimento di sua competenza.

Art. 17

Informazioni sul Procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'obbligo di comunicazione di avvio del Procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda è assolto di principio con la
presente informativa.
Tutte le determinazioni adottate dall'ASPAL, nell'ambito del Procedimento relativo al presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al
direttore generale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto (L.R. 31/1998 art. 21 comma 7) oppure mediante ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto. Per
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i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Avverso i provvedimenti dirigenziali è
ammesso, in alternativa a quello amministrativo, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.
L'ASPAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la presente procedura in qualunque momento, indipendentemente dallo stato di avanzamento della stessa,
senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del presente Procedimento sulla base delle disposizioni di seguito riportate:
richiedere documenti e dati che abbiano forma di documento amministrativo, detenuti dall'ASPAL, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e
attuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere regolarmente motivata (Legge 241/1990, Capo V ‐ Accesso documentale o procedimentale);
richiedere documenti, informazioni e dati che l'ASPAL ha l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono disponibili nel sito istituzionale (D. Lgs.
33/2013, art. 5, comma 1 ‐ Accesso civico semplice e ss.mm.ii.);
richiedere dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ASPAL e le modalità per la loro
realizzazione, per finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di partecipazione al dibattito pubblico (D. Lgs.
33/2013, art. 5, comma 2 ‐ Accesso civico generalizzato e ss.mm.ii.).
Possono inoltre richiedere documenti, dati e informazioni anche amministrazioni pubbliche, pubbliche autorità e altri soggetti di diritto pubblico o privato, se espressamente
previsto dai codici o da leggi speciali.
L'esercizio del diritto di accesso da parte dei candidati portatori di interessi qualificati a norma della L. n. 241/1990, non comporta l'obbligo di alcuna previa comunicazione ai
candidati controinteressati ex art. 3 del DPR n. 186/2006 da parte del Titolare del trattamento dei dati personali. Ciascun interessato al trattamento, in quanto candidato in una
procedura selettiva di natura pubblica, fornisce con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il proprio consenso all'ostensione ai terzi legittimati dei documenti presentati
ai fini della selezione medesima, per le finalità e nei limiti delle discipline sopra richiamate.
Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore del CPI ‐ Pec: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.

Il Direttore ad interim del Servizio
Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance
Dott. Luca Benedetto

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Ultimo aggiornamento: 16/09/2025, 16:24

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